Come stabilito dall’articolo 1, comma 404, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025), e in base alla decisione della Commissione europea C(2024) 4512 final del 25 giugno 2024, l’agevolazione prevista si applica fino al 31 dicembre 2024 per i contratti di lavoro subordinato firmati entro il 30 giugno 2024.
Va comunque segnalato che, secondo quanto previsto dall’articolo 27, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (convertito dalla legge n. 126/2020), e dall’articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, i datori di lavoro privati (sia imprenditori sia non imprenditori), con esclusione dei datori di lavoro domestico e agricolo e delle imprese del settore finanziario, potevano beneficiare di un esonero contributivo. L’esonero era riconosciuto sia per le nuove assunzioni sia per i lavoratori già in servizio, a condizione che si trovassero in una di queste regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Questo esonero era autorizzato dalla Commissione Europea e prevedeva una riduzione dei contributi a carico del datore di lavoro, con percentuali che diminuivano progressivamente negli anni fino al 2029. L’agevolazione era valida solo per i contratti firmati entro il 30 giugno 2024, anche se successivamente prorogati o trasformati a tempo indeterminato. Lo ha chiarito l’INPS con la circolare n. 82 del 17 luglio 2024.
A partire dal 1° gennaio 2025, per le stesse regioni è previsto un nuovo esonero contributivo, introdotto dall’articolo 1, commi da 406 a 426, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
Decontribuzione Sud: le percentuali dal 2024 al 2029
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Anno 2024 – 30% dei contributi a carico del datore
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Anno 2025 – 30% dei contributi a carico del datore
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Anno 2026 – 20% dei contributi a carico del datore
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Anno 2027 – 20% dei contributi a carico del datore
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Anno 2028 – 10% dei contributi a carico del datore
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Anno 2029 – 10% dei contributi a carico del datore
Per usufruire dell’agevolazione era necessario essere in regola con i contributi e rispettare la legge e i contratti collettivi. Tuttavia, la misura non era soggetta alle regole previste dall’art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015 (come i diritti di precedenza) né ai limiti del regime “de minimis”.
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